Nuova sentenza favorevole ai medici su onere della prova

A differenza che per l'ospedale, la responsabilità per danno del medico resta extracontrattuale, e spetta al paziente provare l'inadempimento del sanitario per ottenere il risarcimento, e non al medico di provare di aver fatto il possibile per evitare il danno; inoltre la prescrizione è di soli 5 anni e non 10. Lo ribadisce il Tribunale di Milano confermando con sentenza 1430 del 2 dicembre scorso precedenti pronunce (come la 9693 del 17 luglio 2014) che introducono interpretazioni in grado di alleggerire la situazione operativa dei medici. Ancora una volta la legge Balduzzi 189/2012 è ritenuta un punto di svolta - rispetto all'indirizzo consolidato della Cassazione - quando all'articolo 3 comma 1 sulla Responsabilità sanitaria afferma che in ambito civile "resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 cc (responsabilità 'extracontrattuale' da fatto illecito)". Il Tribunale di Milano si è pronunciato su una struttura e due sanitari dopo un intervento neurochirurgico con esiti di danno permanente al 95% (bambino con sindrome di Chiari) foriero di complicazioni gravissime, e ha condannato la struttura e il medico che non ha prescritto una Tac postoperatoria più accurata. Ma ha "assolto" il medico di turno che di fronte al peggioramento del paziente ha somministrato un calmante e per lui, dopo aver disposto un risarcimento alla famiglia di oltre 2 milioni di euro, ha condannato quest'ultima a pagare 16 mila euro di spese legali. Secondo la Cassazione l'articolo 3 della legge Balduzzi non intacca gli orientamenti consolidati per i quali se la struttura contrae un patto di cura con il paziente, il contratto si estende al medico dipendente. Il Tribunale di Milano cerca di dimostrare il contrario: il legislatore ha inserito il riferimento alla responsabilità extracontrattuale per limitare l'inadempimento del sanitario al solo caso in cui c'è un contratto esplicito tra lui e il paziente. Aggiunge che la stessa Cassazione con pronuncia 7909/14 ha ammesso che la responsabilità da errato trattamento medico negli altri paesi europei è extracontrattuale e ci vogliono clausole precise per tirare in ballo la responsabilità del medico. Tra gli altri aspetti, Milano confuta l'argomento della Cassazione secondo cui l'obbligazione contrattuale del medico nasce dall'articolo 28 della Costituzione. Per quest'ultimo, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti: ma per lo stesso articolo il pubblico dirigente risponde secondo leggi penali civili e amministrative e queste disegnano, oltre a quella contrattuale, anche una responsabilità extracontrattuale.
Il paziente rischia di ottenere in futuro risarcimenti minori? Per la precedente sentenza 9693/14 da un punto di vista materiale l'alleggerimento delle responsabilità del medico non implica che al paziente derivi un danno ingente sull'entità del risarcimento spettante poiché la struttura dà più garanzie di solvibilità rispetto al singolo medico.

Mauro Miserendino
 

Fonte: Doctor33

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